“La gallina non è un animale intelligente” e… se esci di strada devi provare che non è colpa tua proprio per niente

“La gallina non è un animale intelligente” e… se esci di strada devi provare che non è colpa tua proprio per niente
03 Febbraio 2017: “La gallina non è un animale intelligente” e… se esci di strada devi provare che non è colpa tua proprio per niente 03 Febbraio 2017

Ai fini di dimostrare la responsabilità di chi l’abbia in “custodia” non è sufficiente provare che un animale abbia invaso la carreggiata, ma occorre dare la prova che proprio tale invasione abbia causato l’incidente stradale lamentato dal conducente uscito di strada con la propria autovettura. Questo era, infatti, il caso deciso dal Tribunale di Forlì che aveva attribuito ad cinque o sei “galline filippine” (o “gallinelle nane”) la responsabilità (si fa per dire, ovviamente) dell’uscita di strada di un automobilista che se le era trovate davanti. Riformata tale decisione della Corte d’appello di Bologna, il danneggiato aveva adìto la Corte di Cassazione che, tuttavia, ha respinto il suo ricorso con la sentenza n. 1368/2017. I motivi addotti a sostegno dell’impugnazione proposta, infatti, implicavano accertamenti di fatto, come tali preclusi al Giudice di legittimità, relativamente alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Peraltro la Corte ha ritenuto che “l’accertamento di fatto in ordine alla mancanza di prova del nesso causale tra il comportamento degli animali nella custodia del convenuto e la perdita del controllo dell’autovettura dell’attrice” fosse stata adeguatamente motivata dalla Corte felsinea, con una decisione che risultava incensurabile sotto i profili “tuttora ammissibili in tema di vizio di motivazione” (alla stregua di quanto disposto dal novellato n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.). In particolare, il Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che “la corte di appello non ha affatto escluso che alcune galline avessero invaso la sede stradale, ma ha ritenuto che non vi fosse prova che proprio tale invasione fosse stata la causa dell’incidente”. Poiché di tale prova era onerato il danneggiato, la Corte territoriale aveva applicato del tutto correttamente la regola di giudizio stabilita dall’art. 2697 c.c., rigettando la domanda anzidetta. Insomma, per dimostrare la responsabilità del proprietario di un animale mansuefatto (ex art. 2052 c.c.), non è sufficiente dimostrare che quest’ultimo sia sfuggito a tale custodia, invadendo la carreggiata stradale, ma occorre provare pure che la concomitante uscita di strada di un autoveicolo che vi sia sopraggiunto sia avvenuta proprio a causa del comportamento dell’animale in questione.

Altre notizie